Scheda Tecnica per il riordino didattico

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:  

  1. Decreto Ministeriale 22 settembre 2010, n.17 
  2. Nota Ministeriale 16 dicembre 2010, n.128 
  3. Nota Ministeriale 20 dicembre 2010, n.130 
  4. Offerta Formativa 2011/12 – Regole (approvato S.A. del 21 dicembre 2010) 
  5. Decreto Ministeriale 23 dicembre 2010, n.50 
  6. Nota Ministeriale 28 gennaio 2011, n.7 
Decreto Ministeriale del 22 settembre 2010, numero 17
Il decreto ministeriale approvato il 22 settembre 2010 costituisce una revisione dei requisiti necessari attivati dal DM 544/07 data dall’applicazione della nota ministeriale 160 del settembre 2009. Lo schema complessivo del DM 544 resta intatto: viene ribadita la necessità di soddisfare dei requisiti minimi necessari per l’apertura dei Corsi di Laurea (CdL), requisiti che appunto sono individuati nel DM in esame. Rispetto ai quattro requisiti mussiani della 544, il DM 17 ne aggiunge uno nuovo, quello organizzativo. Sono i seguenti: 

  1. Requisiti di trasparenza 
  2. Requisiti di qualità 
  3. Requisiti relativi alle strutture e alla docenza 
  4. Requisiti dimensionali di numerosità degli studenti 
  5. Requisiti organizzativi 
Per quanto concerne le prime due categorie di requisiti, esse rimangono invariate rispetto alla precedente legislazione del 2007 (allegato A del DM 17/2010) Le cose cambiano per i successivi requisiti… Il testo del decreto palesa la finalità dello stesso. Il Ministero giudica infatti il suo stesso operato in funzione all’applicazione del DM 544/07 in modo ambivalente: da un lato è stato assicurato “un livello minimo essenziale di risorse di docenza qualificata” ma non si sono registrati “progressi significativi” per quanto riguarda il grande obiettivo di correzione delle “tendenze negative, correlate alla proliferazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale”. Perciò – recita sempre il testo del decreto – è “necessario che siano disattivati i percorsi formativi non essenziali e sia resa più razionale l’organizzazione delle attività didattiche”. Vediamo in esplicito come ciò avviene attraverso i requisiti necessari. 

Requisiti necessari di docenza di ruolo (allegato B) Questa categoria di requisiti concerne la docenza strutturata (ordinari, associati e ricercatori). Confermando la lettera del DM 544/07 sono necessari all’apertura di un CdL triennale 12 docenti strutturati, per un CdL magistrale sono necessari 8 docenti e 20 per quelli a ciclo unico. Oltre agli strutturati, colmando un vuoto normativo di cui anche il nostro Ateneo aveva beneficiato, possono essere assunti nel computo anche i professori straordinari e i docenti a riposo ma solo fino all’a.a. 2013/14 e per un massimo di due per i CdL triennali e uno per quelli magistrali. Va evidenziato come il decreto modifichi i suddetti requisiti per i CdL comprensivi di due o più curricula, secondo la cifra di: 12 o 8 + (Ncur – 1) x 2. Inoltre, si materializza il fatto che “ogni ‘indirizzo’ o ‘orientamento’ deve essere considerato un curriculum”: ciò va a specificarsi nelle disposizioni all’allegato D per cui se due curricula si differenziano per più di 40 cfu per la triennale o 30 cfu per la magistrale, essi devono essere trasformati in CdL a sé stanti, seguendo gli stessi requisiti di cui sopra. A ciò fa seguito la necessaria copertura dei settori scientifico disciplinari: “per ciascun corso di studio deve essere assicurata la copertura teorica dei settori scientifico-disciplinari da attivare relativi alle attività formative di base e caratterizzanti in percentuale almeno pari al 60% per i corsi di laurea. Tale percentuale viene incrementata al 70% a decorrere dall’a.a. 2013/14. A tal fine, si assume che un settore scientificodisciplinare si intende coperto quando nella facoltà è presente un numero di docenti di ruolo almeno pari al numero delle classi in cui il settore viene attivato”. Nel DM 544 la percentuale era fissata al 50%: più esplicito di così… 
Requisiti di numerosità degli studenti (allegato C) Seguendo le stesse cifre del DM 544, il nuovo decreto raggruppa le classi di laurea in 4+4+4 gruppi, e ne individua una numerosità minima e massima di studenti: Corsi di Laurea triennali Gruppo A – min 10 max 75: nessuno Gruppo B – min 20 max 150: storia (e scienze umane: L42), filosofia Gruppo C – min 36 max 230: beni culturali, lettere, lingue Gruppo D – min 50 max 300: scienze della comunicazione Corsi di Laurea magistrali: Gruppo A – min 6 max 60: nessuno Gruppo B – min 8 max 80: nessuno Gruppo C – min 10 max 100: antropologia, archeologia, restauro, filologia, linguistica, scienze cognitive, scienze filosofiche, scienze storiche, storia dell’arte Gruppo D – min 12 max 120: scienze della comunicazione, scienze dello spettacolo, teorie della comunicazione 
Requisiti organizzativi (allegato D) Il DM 17/2010 impone agli Atenei il calcolo del numero massimo di ore potenzialmente erogabili, “al fine di garantire la effettiva sostenibilità dei corsi di studio evitando la eccessiva proliferazione delle attività formative”. In altre parole l’Ateneo deve calcolare, tramite un’equazione matematica, il numero massimo delle ore di docenza che può offrire con i professori che ha a disposizione: questa e solo questa sarà l’attività che l’Università può offrire, un dato che difficilmente potrà avere un utilizzo diverso da quello classificatorio (e quindi, in questa prospettiva, denigratorio). 

Nota Ministeriale del 16 dicembre 2010, n.128
La nota 128, con estrema scioltezza, ci dice semplicemente che, poiché il Ministero già da tempo aveva reso noti i suoi progetti tramite la nota 160, le disposizioni del DM 17 devono essere applicate “a decorrere dall’anno accademico 2011/2012”. 

Nota Ministeriale 20 dicembre 2010, n.130
La nota 130 ribadisce come l’applicazione dei requisiti minimi del DM 17 debbano applicarsi dal prossimo anno accademico. In questo senso il MIUR ha predisposto nuove scadenze per la presentazione dell’offerta didattica, che sono: per il RAD il 15 marzo 2011, per l’Off.F. il 31 maggio 2011. 

Offerta Formativa 2011/12 – Regole che integrano/sostituiscono quelle previste dalle linee guida attualmente in vigore (approvato S.A. del 21 dicembre 2010). 
Si tratta di un documento interno all’Università di Siena, che costituisce le linee guida per il riordino didattico nella contingenza della situazione economica della nostra Università. Tra le priorità del nostro Ateneo spicca l’impegno a mostrare atteggiamenti virtuosi che, nel contesto del Piano di Risanamento, diano la possibilità al MIUR di rifocillare le casse d’Ateneo attraverso la parte del FFO relativa ai requisiti minimi. In questo senso si riconosce la necessità di una razionalizzazione delle risorse umane a disposizione e la cogenza di invertire la “dinamica decrescente delle iscrizioni”. Il riordino, conseguentemente ai dettami ministeriali, deve essere operativo dall’anno prossimo. Sono riproposte le linee guida ministeriali per i requisiti minimi, per il conteggio dei quali si sceglie di considerare i docenti attivi nell’anno accademico 2013/14. Tra le norme vale la pena ricordare che, per i corsi divisi in curricula, i docenti necessari per l’apertura del corso crescono di due per ciascun curriculum, e tre per ciascun curriculum successivo al primo. Si ricorda che la copertura, dal 2013/14 passa dal 60% al 70%, si parla apertamente di corsi interateneo, dopo che tra le finalità si riconosceva la necessità di formare CdL interfacoltà. Nella valutazione di quali corsi attivare dovranno essere considerati i dati di immatricolazione (!!) e in ogni modo va tenuto ben presente come l’aliquota massima per la docenza a contratto non potrà superare il 30%. Infine vengono fissati limiti del monte ore di docenza: per i docenti di prima e seconda fascia ci sarà un massimo di 180 ore di didattica frontale, per i ricercatori tale limite sarà 90 ore. 

Decreto Ministeriale 23 dicembre 2010, n.50
Il DM 50/10 – approvato due giorni dopo il DDL Gelmini e due giorni prima di Natale – definisce le linee generali per la programmazione accademica del trienni 2010-2012, definendo negli allegati gli obiettivi e le indicazioni operative per raggiungerli. Due sono le “entità” che si diffondono attraverso il decreto: gli Indicatori, ossia i parametri e i criteri che l’ANVUR adotterà nella valutazione dei piani accademici delle Università, e il Modello, ossia le modalità in cui, seguendo tale valutazione ministeriale, si andrà a ripartire l’FFO tra gli Atenei italiani. Ulteriori decreti indicheranno tali parametri. Viene inoltre ricordato, nel testo del decreto, come sia data la possibilità agli Atenei di fondersi e federarsi tra loro, su base primariamente cittadina e regionale: poiché è negata, nel triennio in questione, la possibilità di aprire nuove Università, la nascita di un nuovo Ateneo può avvenire esclusivamente tramite la fusione tra Istituzioni già esistenti. Al di là del corpo del decreto, le vere novità si trovano nei tre allegati. 
Allegato A – obiettivi delle linee di indirizzo per il triennio 2010-12 Citiamo: “le seguenti linee generali di indirizzo per il periodo 2010-2012 individuano gli obiettivi da raggiungere e le possibili linee d’azione per il loro perseguimento, con le connesse indicazioni operative. […] I risultati dell’attuazione dei programmi delle Università sono valutati ai fini della allocazione delle risorse relative agli anni 2011 e 2012, sulla base di parametri e criteri (Indicatori) da definire con apposito decreto”. Si tratta dunque, come detto prima, della ripartizione del FFO. Ciò che gli Atenei sono chiamati a fare è razionalizzare e qualificare la loro offerta formativa. Il decreto specifica bene che cosa si intenda con ciò: “Per razionalizzazione si intende l’insieme degli interventi mirati a ottimizzare e bilanciare il rapporto tra il numero dei corsi e il numero degli studenti – in relazione alle risorse disponibili e al bacino d’utenza – in modo da: 

  1. Rendere coerenti le dimensioni, in termini di studenti immatricolati, dei corsi di studio con le numerosità di riferimento delle rispettive classi, al fine di minimizzare il numero dei corsi (non specifici) con basso numero di iscritti. 
  2. Ridurre la disseminazione territoriale di sedi distaccate non coerenti con il bacino di utenza e in assenza delle strutture necessarie alle attività didattiche. Per qualificazione, si intende l’insieme degli interventi mirati a promuovere la qualità dell’offerta formativa e la sua coerenza con le potenzialità di ricerca, la tradizione scientifica dell’Ateneo e il relativo inserimento nella comunità scientifica internazionale.” 
Non vengono date ulteriori delucidazioni, ma pare sufficiente! Per quanto concerne invece il comparto della Ricerca, il decreto ci ricorda alcune cose essenziali: “obiettivo fondamentale per le Università, quali sedi primarie della ricerca scientifica, è il perseguimento dell’avanzamento della conoscenza, la quale non può prescindere dal potenziamento dei risultati della ricerca libera e di base”. Commuovente, vero? Peccato che “a tal fine le Università sono invitate a promuovere e sostenere: 


  1. I rapporti tra Università e impresa…con il coinvolgimento, anche finanziario, di strutture territoriali/camere di commercio. 
  2. L’incremento delle risorse disponibili per la ricerca scientifica 
  3. L’incremento della produttività scientifica di professori e ricercatori” 
Ora, poiché la ricerca è di fondamentale importanza, il Ministero intima agli Atenei di favorire: 


  • “la riduzione dei corsi di dottorato con basso numero di iscritti (della serie, se nessuno vuole studiarlo vuol dire che non è importante…) 
  • L’incremento di corsi di dottorato di ricerca in ambiti scientifici di interesse del sistema produttivo (quanto ci piace il Privato!!) 
Allo stesso tempo, poiché la riforma del sistema scolastico relativamente agli istituti tecnici ha aperto la scuola alle imprese, è necessario per il MIUR che l’Università si avvicini agli ITS per approfondire la preparazione tecnica degli studenti-operai. Infine, l’allegato A termina con una lode all’internazionalizzazione degli Atenei che fa rabbrividire pensando a come, ad oggi, dal Ministero non sia provenuta alcuna proposta di inserimento nella docenza ordinaria dei CEL. 

Allegato B – indicazioni operative relativamente alle linee generali di indirizzo L’allegato B ripropone di base le stesse tematiche dell’allegato A con maggiori delucidazioni in relazione all’applicazione delle disposizioni richieste. Si palesa il divieto di apertura di nuove Facoltà che non derivino dall’accorpamento tra due o più facoltà già esistenti (provvedimento speculare a quello sull’apertura di nuovi Atenei). Si trova poi un passaggio, al paragrafo 24, di indubbio interesse. Leggiamo infatti: “Sono individuate, per il presente periodo di programmazione (con l’esclusione dei corsi con la programmazione nazionale degli accessi): 
a) Le classi dei corsi di studio per le quali l’offerta (sia attuale sia prevista) dei laureati è da ritenere più che sufficiente a soddisfare i relativi fabbisogni formativi del mondo del lavoro; 
b) Le classi dei corsi di studio per le quali l’offerta è da ritenere inferiore o in linea con i relativi fabbisogni formativi del mondo del lavoro.
Le Università non possono istituire nel presente periodo di programmazione nuovi corsi di studio nelle classi in cui alla predetta lettera a); con riferimento ai corsi nelle classi di cui alla lettera b) sono altresì individuati appositi coefficienti per incrementare il peso attribuito agli studenti iscritti in tali classi in sede di definizione dei criteri di ripartizione del FFO delle Università statali e non statali”. Ci troviamo di fronte a una pianificazione strategica dei laureandi, dettata dalla legge di mercato?? Cosa faranno, chiuderanno tutti i corsi di Lettere quando si accorgeranno che ci sono troppi letterati in giro?? Passando oltre, il MIUR vuole uccidere il RAD (Regolamento Didattico d’Ateneo) per ottenere maggiore razionalizzazione e trasparenza dell’Offerta Formativa. Al di là di questo, l’ANVUR giudicherà l’attivazione di ciascun corso di laurea valutando, oltre ai requisiti necessari, la qualità, l’efficienza, l’efficacia e la congruità sia delle risorse dedicate che del bacino d’utenza per ciascun corso e per la sede nel suo complesso. L’ANVUR, dopo un giudizio negativo, impone la chiusura del corso in questione. Si chiarisce, infine, che i CdL potranno essere aperti nei comuni sedi legali dell’Ateneo o nei comuni confinanti con questo, sempre se in possesso dei requisiti necessari. 

Nota Ministeriale 28 gennaio 2011, n.7
La nota 7 pone delle indicazioni operative nell’attuazione del DM 17 per l’anno accademico 2011/12. Si tratta, per la maggior parte, di norme transitorie date dal’adattamento all’impianto del DM 17, che è impossibile in un tempo così breve: chiarimenti in merito ai settori disciplinari, al personale docente, al fatto che i cfu di differenziazione massima tra curricula passa da 39/29 a 42 per la triennale e 30 per la magistrale.

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